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Bonus bollette: sconti per le partite IVA e le PMI nel Decreto Rilancio

05/06/2020

Confermata la delibera per il Decreto Rilancio che permette un elevato risparmio sulla bolletta elettrica; l’agevolazione è pensata per le partite IVA e per le piccole e medie imprese.

La delibera attuativa del Decreto Rilancio dispone il taglio di 600 milioni € dagli oneri di 3,7 milioni di utenze elettriche non domestiche, in bassa tensione.

Questo taglio porterà ad un risparmio fino al 70% in bolletta attraverso la diminuzione delle componenti fisse delle tariffe di trasporto, distribuzione e misura e degli oneri generali.

Si è posta quindi particolare attenzione  alle partite iva come  negozi, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi, aventi potenza superiore a 3 kW, che vedranno l’azzeramento della quota relativa alla potenza e applicata solo una quota fissa di importo incrementato (fissata convenzionalmente a quella corrispondente alla potenza impegnata di 3 kW), senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile.

Sarà ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ad occuparsi della regolamentazione del bonus bollette in quanto dovrà occuparsi di:

  • azzerare le quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici in bassa tensione e ricalcolando le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica.
  • per tutte le attività di tipo produttivo e commerciale in bassa tensione la cui potenza disponibile sia superiore ai 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali potranno essere ricalcolati per ridurne la spesa applicando una potenza virtuale convenzionale di 3 kW.

Il risparmio  sarà particolarmente incisivo sulla spesa totale della bolletta per gli esercizi commerciali che sono tuttora chiusi, mentre per gli esercizi che hanno invece riaperto, il risparmio si attesterà comunque tra il 20% e il 30% della spesa totale della bolletta. Si stima comunque in 160 € il risparmio medio a cliente.

Il provvedimento riguarda il trimestre maggio-giugno-luglio, e nel caso in cui alla data di entrata in vigore fossero già state emesse fatture relative al corrente mese di maggio, i conguagli spettanti verranno automaticamente effettuati entro la seconda fatturazione successiva ( non è necessaria alcuna richiesta del cliente).

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